Capo V

Art. 22

Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica

In vigore dal 25 apr 2006
1. Le sanzioni irrogate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori titolari della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (Art. 22 Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.) — Testo vigente | Portale Normativo