Capo IV

Art. 18

Responsabilità

In vigore dal 25 apr 2006
1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli comma 4 e 17. 2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli , comma 2. 3. L'operatore titolare della numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli , comma 5. È compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-18

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