Capo IV
Art. 17
Dichiarazione
In vigore dal 25 apr 2006
1. Ai fini dell'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo, gli operatori titolari della numerazione, entro una settimana dalla cessione in uso di uno o più numeri al centro servizi:
a) comunicano al Ministero delle comunicazioni i numeri ceduti in uso al centro servizi ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet con modalità «packet switched»;
b) allegano alla comunicazione la dichiarazione con data e firma del rappresentante legale del centro servizi comprendente tutti i seguenti elementi che lo riguardano:
1) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
2) la sede legale e operativa;
3) le generalità del responsabile legale del centro servizi pro-tempore nonché gli estremi che permettono di contattare rapidamente il responsabile e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
4) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese o altro titolo equivalente valido negli altri Paesi dell'Unione europea;
5) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione, considerato equivalente nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo qualora il centro servizi eserciti un'attività soggetta ad imposta;
6) il nome, la denominazione o la ragione sociale del o dei fornitori di informazioni o prestazioni di cui il centro servizi si avvale;
7) i numeri ricevuti in uso dall'operatore titolare della numerazione ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet;
8) la descrizione del servizio a sovrapprezzo che il centro servizi intende fornire sulla base delle tipologie di cui all'; nel caso di servizi destinati ai minori, la descrizione del servizio con dettagli riguardo alla finalità, al contenuto e alla durata;
9) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti una consulenza professionale, l'indicazione del titolo professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato nonché dell'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il consulente è iscritto e il relativo numero di iscrizione;
10) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti concorsi o manifestazioni a premio, l'indicazione della conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001;
11) l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli operatori titolari della numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta giorni dalla data di riscontro del ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
3. Al fine di consentire una più attenta verifica dei contenuti nel caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è esteso a sessanta giorni.
4. I centri servizi hanno sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. I centri servizi comunicano all'operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), intervenuto successivamente alla data di presentazione della medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.
6. Gli operatori titolari della numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.
7. Nel caso di variazione di cui al comma 1, lettera b), punti 7 e 8, i centri servizi predispongono una nuova dichiarazione che l'operatore titolare della numerazione invia al Ministero delle comunicazioni con le modalità di cui al comma 1.
8. L'operatore titolare della numerazione comunica al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, eventuali variazioni dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilità del numero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-17