Capo IV

Art. 19

Blocco selettivo di chiamata

In vigore dal 25 apr 2006
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni. 2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite: a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio; b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza. 4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.
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Blocco selettivo di chiamata (Art. 19 Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.) — Testo vigente | Portale Normativo