Capo VI
Art. 23
Pubblicità
In vigore dal 25 apr 2006
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all', comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.
3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA;
c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.
4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
5. La pubblicità inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, è consentita previo consenso espresso dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-23