Capo III
Art. 13
Erogazione e durata del servizio
In vigore dal 25 apr 2006
1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all', comma 1, lettera a).
2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-13