Capo III

Art. 13

Erogazione e durata del servizio

In vigore dal 25 apr 2006
1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all', comma 1, lettera a). 2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.
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Erogazione e durata del servizio (Art. 13 Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.) — Testo vigente | Portale Normativo