Capo II

Art. 9

Servizi per la raccolta dei fondi

In vigore dal 25 apr 2006
1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
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