Capo II

Art. 11

Formazione professionale

In vigore dal 25 apr 2006
1. Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro. 2. Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione: a) non contengono promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti di coloro che richiedono le informazioni; b) indicano con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.
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