Capo II
Art. 5
Minori e categorie particolari
In vigore dal 25 apr 2006
1. Fermo restando quanto disposto all', le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:
a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;
c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo .
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-5