Capo II

Art. 4

Principi generali

In vigore dal 25 apr 2006
1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'. 2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all', comma 1, lettera «a)» e «b)», sono fornite informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite. 3. I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, nè tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione. 4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo: a) non contengono messaggi subliminali; b) non offendono la dignità della persona; c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità; d) non esaltano alcuna forma di violenza; e) non offendono convinzioni religiose ed ideali; f) non inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente; g) non arrecano danno morale, fisico o economico; h) non inducono all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci; i) non presentano forme e contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.
Storico versioni

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