Capo VII
Art. 25
Protezione dei dati personali e tutela della privacy
In vigore dal 25 apr 2006
1. I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.
2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.
3. La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-03-02;145#art-25