Art. 6
Colloqui e corrispondenza
In vigore dal 25 apr 2006
1. Ai detenuti ed agli internati indicati all' si applicano integralmente le disposizioni previste dagli articoli 18 e 18-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 37, 38, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, salve le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
2. Le condizioni indicate all' integrano le particolari circostanze previste dall'articolo 37, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
3. Ai detenuti o internati che si trovano nelle condizioni previste dall', comma 1, lettere a) e c), può essere concessa l'autorizzazione al colloquio telefonico con propri familiari o conviventi sottoposti a protezione mediante connessione ad utenza cellulare, purchè il Servizio centrale di protezione attesti la disponibilità dell'utenza da parte del familiare o del convivente.
La connessione è effettuata dalla direzione dell'istituto tramite personale specificatamente addetto ed a spese del detenuto.
Storico versioni
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