Art. 7
Traduzioni e trasferimenti
In vigore dal 25 apr 2006
1. La traduzione, il trasferimento ed il piantonamento dei soggetti indicati all', anche se detenuti o internati in luoghi esterni agli istituti di pena, sono effettuati da personale del Corpo di Polizia penitenziaria.
2. La direzione dell'istituto penitenziario che provvede alla traduzione o al trasferimento emana le disposizioni ritenute utili ad assicurare l'incolumità fisica del detenuto o internato e della scorta, ad impedire tentativi di evasione, ad assicurare l'effettività dei divieti di colloquio e di incontro stabiliti dalla legge o da disposizioni dell'autorità giudiziaria competente.
3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica tempestivamente l'ordine di traduzione o trasferimento al Servizio centrale di protezione che ne informa le Questure ed i Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione all'itinerario previsto.
4. Le Forze di polizia interessate dispongono la vigilanza ritenuta adeguata alle concrete esigenze di sicurezza.
5. Salvi i provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il responsabile del servizio di traduzione può richiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio.
6. La traduzione ed il trasferimento dei soggetti collocati in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari e sottoposti alle speciali misure di protezione, al piano provvisorio di protezione e alle misure di eccezionale urgenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sono effettuati a cura del Servizio centrale di protezione, il quale vi provvede mediante le forze di polizia territoriali.
7. Qualora venga concesso un permesso ai sensi degli articoli 30 e 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, se l'autorità giudiziaria ne ha disposto la fruizione in località nota al Servizio centrale di protezione, la traduzione del soggetto è effettuata a cura del Servizio medesimo, il quale vi provvede mediante le Forze di polizia territoriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2006
Il Ministro della giustizia: Castelli Il Ministro dell'interno: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 196
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-02-07;144#art-7