Art. 2

Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia

In vigore dal 25 apr 2006
Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia 1. I soggetti indicati all' godono dei diritti e sono sottoposti ai doveri previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 2. Le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri dei soggetti indicati all' possono essere modificate soltanto al fine di garantire la genuinità delle dichiarazioni, di assicurare la riservatezza nonché di tutelare l'incolumità personale del detenuto o dell'internato. 3. Nei confronti di un soggetto che al momento dell'ingresso in carcere si trova nelle condizioni previste dall', l'Amministrazione penitenziaria adotta, a richiesta delle autorità preposte alla tutela del soggetto e, in caso di urgenza, di propria iniziativa, le misure di protezione necessarie ad assicurarne l'incolumità personale. 4. La direzione dell'istituto di pena adotta tutte le misure di sostegno e di trattamento, compatibili con le esigenze di sicurezza, idonee ad evitare che le condizioni di vita dei soggetti indicati all' risultino deteriori rispetto a quelle degli altri detenuti.
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Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia (Art. 2 Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo