Art. 5
Ordini di servizio in materia di sicurezza
In vigore dal 25 apr 2006
1. La direzione dell'istituto penitenziario dotato di sezione per detenuti o internati indicati all' adotta, anche sulla base di eventuali disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, un apposito ordine di servizio contenente tutte le prescrizioni alle quali deve attenersi il personale per la gestione dei soggetti ivi ristretti e in ogni caso:
a) l'assegnazione, ai servizi di sezione, di personale capace ed esperto, nonché la rigorosa limitazione e la registrazione degli accessi;
b) le cautele per assicurare la riservatezza degli atti relativi al collaboratori di giustizia;
c) le modalità di spostamento e di uscita dei detenuti dalla sezione;
d) le cautele per assicurare che il cibo, i farmaci e gli oggetti che i detenuti possono legittimamente acquistare o detenere non possano subire manipolazioni;
e) l'indicazione delle misure per garantire il rispetto dei divieti contenuti nell'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
3. Qualora l'istituto penitenziario non sia dotato di sezione per collaboratori di giustizia, la direzione dell'istituto di pena in cui sia ristretto un soggetto che abbia manifestato la volontà di collaborare o che comunque si trovi nelle condizioni di cui all', emana un ordine di servizio di contenuto analogo a quello indicato nel comma 2.
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