Art. 3
Provvedimenti nei confronti dei detenuti che manifestano la volontà di collaborare
In vigore dal 25 apr 2006
Provvedimenti nei confronti dei detenuti
che manifestano la volontà di collaborare
1. Qualora il detenuto o l'internato manifesta la volontà di collaborare con la giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione dall'articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, dispone immediatamente le misure necessarie ad evitare l'incontro con altre persone che collaborano con la giustizia, i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le comunicazioni epistolari, telefoniche o telegrafiche, nonché adotta le specifiche misure volte a garantire la sicurezza. Le misure sono mantenute fino alla completa conclusione della redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
2. Se la manifestazione della volontà di collaborare è comunicata dall'autorità giudiziaria, le disposizioni sono impartite dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che adotta altresì le opportune misure di protezione, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore nazionale antimafia.
3. Nell'ipotesi indicata al comma 2, qualora ricorrano ragioni di urgenza, la direzione dell'istituto che abbia ricevuto direttamente la comunicazione dall'autorità giudiziaria adotta provvedimenti di contenuto analogo a quelli indicati nel comma precedente, dandone immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica, al Procuratore nazionale antimafia, nonché alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento per le successive disposizioni.
4. Analoghe misure d'urgenza si applicano ai detenuti ed agli internati che manifestano la volontà di collaborare direttamente alla direzione dell'istituto che provvede alle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Qualora non pervenga diversa comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al quale il detenuto sta rendendo o ha reso le dichiarazioni indicate all'articolo 16-quater, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le misure previste dai commi 2 e 3 sono revocate decorsi centottanta giorni da quello in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, secondo quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-02-07;144#art-3