Art. 4

Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni

In vigore dal 25 apr 2006
1. Fatte salve le misure indicate all', comma 1, i detenuti e gli internati indicati all', comma 1, lettere a) e c), sono assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 2. Fatte salve le misure indicate all', comma 1, su richiesta del Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, o su richiesta di altro Procuratore della Repubblica, d'intesa con il primo, i detenuti e gli internati indicati all', comma 1, lettera b), sono assegnati con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati al comma 1. L'assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 3. I detenuti e gli internati indicati all', comma 1, lettere d) ed e), sono rispettivamente assegnati, con provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad appositi e tra loro distinti istituti o sezioni di istituto, comunque diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. 4. Le disposizioni previste ai precedenti commi si applicano, compatibilmente con le modalità di fruizione del beneficio concesso, anche ai detenuti e agli internati, collaboratori di giustizia: a) assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, legge 26 luglio 1975, n. 354; b) ammessi alla misura della semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge; c) ammessi alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci ai sensi dell'articolo 21-bis della medesima legge. 5. Per il compimento di specifici atti non esperibili nell'istituto o nella sezione di assegnazione, su richiesta del Procuratore della Repubblica che svolge le indagini, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può trasferire, per il tempo strettamente necessario e comunque preventivamente indicato, i detenuti e gli internati di cui all' ad istituti o sezioni diversi da quelli indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, assicurando comunque le esigenze di sicurezza ed evitando i contatti con altri collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall'autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi. 6. Qualora agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall', per salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni nonché per tutelare l'incolumità personale, non sia possibile assicurare nella casa di lavoro o nella colonia agricola di assegnazione le stesse condizioni restrittive e le stesse opportunità di trattamento applicate agli altri internati, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può assegnarli ad un'altra casa di lavoro o colonia agricola, assicurando comunque le suddette esigenze. 7. I medesimi criteri indicati al comma 6 si applicano agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall' e che sono assegnati ad una casa di cura e custodia, ad un ospedale psichiatrico giudiziario, ad un istituto per infermi o minorati, ovvero che sono sottoposti ad osservazione psichiatrica ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 8. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora ricorrano gravi ragioni di sicurezza, può, sentita l'autorità giudiziaria, assegnare i detenuti o gli internati indicati all', comma 1, lettera d), ad istituti o sezioni di istituto ordinari.
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Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni (Art. 4 Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo