Art. 6
Confisca dei beni
In vigore dal 11 feb 2006
1. Entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca, l'Autorità giudiziaria ne trasmette copia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Agenzia delle dogane.
2. Entro i successivi novanta giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, comunica l'avvenuta confisca al soggetto affidatario ed emette il provvedimento di assegnazione definitiva del bene. Copia del provvedimento di assegnazione definitiva è inviato all'Autorità giudiziaria competente.
3. Qualora il soggetto affidatario rifiuti l'assegnazione definitiva del bene che ha in affidamento, lo restituisce immediatamente, a proprie spese, presso il luogo dove era tenuto in custodia prima dell'affidamento. L'Ufficio competente, in mancanza di altre richieste di affidamento, provvede alla distruzione del bene, secondo la procedura indicata nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-11-23;295#art-6