Art. 5

Dissequestro dei beni e corresponsione di indennità

In vigore dal 11 feb 2006
1. Quando dispone il dissequestro di taluno dei beni di cui all', l'Autorità giudiziaria ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinché, previa eventuale acquisizione dello stesso dal soggetto cui sia stato affidato, provveda alla sua restituzione all'avente diritto. Se si tratta di un bene per il quale si è già proceduto alla distruzione ai sensi dell', l'Autorità giudiziaria dispone la corresponsione all'avente diritto dell'indennità prevista dal comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico. Ai fini della quantificazione dell'indennità, l'Ufficio competente fornisce all'Autorità giudiziaria i necessari elementi, tenendo conto del valore assegnato al bene al momento del sequestro nella scheda in cui esso è stato registrato.
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Dissequestro dei beni e corresponsione di indennità (Art. 5 Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.) — Testo vigente | Portale Normativo