Art. 4

Procedura per la distruzione dei beni

In vigore dal 11 feb 2006
1. L'Ufficio competente richiede all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione alla distruzione dei beni di cui all' che detiene in custodia, nei casi in cui: a) sia decorso il termine indicato dall', comma 1, senza che vi siano state richieste di affidamento; b) sia decorso il medesimo termine di cui alla lettera a) e, in ordine alle richieste di affidamento pervenute, sia stata negata l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria per ragioni non attinenti ad esigenze processuali; c) sia decorso il termine di cui all', comma 3, senza che il bene sia stato ritirato dall'organismo legittimato. 2. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento recante le determinazioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione alla distruzione. 3. I beni per i quali l'Autorità giudiziaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 sono ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo i criteri indicati dall'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico. Nelle convenzioni può essere prevista, se vantaggiosa, l'alienazione alla ditta esecutrice del materiale risultante dalla distruzione, previa autorizzazione all'immissione in consumo nel territorio comunitario, ove necessaria, ai sensi della normativa comunitaria e previo pagamento degli eventuali diritti doganali. 4. Al momento della distruzione del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto, oltre che dal rappresentante della ditta esecutrice, da un funzionario dell'ufficio competente che ha assistito alle operazioni di distruzione. Copia del verbale è inviata all'Autorità giudiziaria competente. 5. In caso di urgenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane possono procedere in proprio alle operazioni di distruzione. 6. L'Ufficio competente che aveva in custodia i veicoli, ove necessario, ne cura la cancellazione dai pubblici registri, successivamente alla loro distruzione. 7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, non si procede alla distruzione nei casi in cui, prima della consegna del bene alla ditta incaricata, il soggetto precedentemente autorizzato a riceverlo in affidamento provvede a ritirarlo, semprechè ciò non determini oneri per l'Amministrazione.
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