Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 feb 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando e che, al comma 8, prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-bis;
Visto l', comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;
Visto l', comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerata la necessità di emanare le disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto articolo 301-bis, come sostituito dall', comma 1, lettera b), della legge 19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall', comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato testo unico, nonché, in quanto compatibili, nei casi previsti da altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-bis.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente per la gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, sequestrati in operazioni anticontrabbando di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, anche quando il trasgressore estingua il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell' della legge 19 marzo 2001, n. 92.
3. L'Agenzia delle dogane è competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla dogana competente, ai sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico.
4. Nei casi di operazioni anticontrabbando non esclusivamente concernenti tabacchi lavorati, per la gestione dei beni di cui ai commi precedenti è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane a seconda che le operazioni anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-11-23;295#art-1