Art. 3
Procedura per l'affidamento dei beni
In vigore dal 11 feb 2006
1. Entro il termine di quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico di cui all', comma 2, i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, possono richiedere, all'Ufficio competente, l'affidamento in custodia giudiziale del bene oggetto della scheda, per le finalità di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico. La data di scadenza del termine è evidenziata nella scheda a cui si riferisce, unitamente alla precisa indicazione dell'ufficio al quale l'istanza di affidamento deve essere inoltrata.
2. Quando riceve un'istanza ai sensi del comma 1, l'Ufficio competente, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, la inoltra tempestivamente all'Autorità giudiziaria, ai fini della relativa autorizzazione all'affidamento, unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Qualora intervengano più richieste di affidamento per il medesimo bene, le stesse sono trasmesse all'Autorità giudiziaria secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento motivato recante le determinazioni assunte in merito alle istanze di affidamento.
3. Il bene di cui sia autorizzato l'affidamento è ritirato dal soggetto legittimato presso il luogo dove è tenuto in custodia, entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
4. Al momento della consegna in affidamento del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio competente e dal rappresentante del soggetto affidatario. Da tale momento gli oneri relativi alla gestione del bene e, qualora si tratti di veicolo, natante o aeromobile, all'assicurazione obbligatoria sono a carico del soggetto affidatario. Copia del verbale di affidamento è inviata all'Autorità giudiziaria competente.
Storico versioni
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