Art. 7
Aggiornamento della scheda informativa
In vigore dal 11 feb 2006
1. L'Ufficio competente, al fine dell'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative di cui all', provvede a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali l'avvenuto affidamento in custodia giudiziale ovvero la distruzione dei beni che ne sono oggetto. In ogni caso, decorso il termine di cui all', comma 1, le schede sono eliminate dall'archivio informatico consultabile attraverso il sito Internet del predetto Dipartimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-11-23;295#art-7