Capo III
Art. 8
Elenco dei professionisti
In vigore dal 12 gen 2006
1. Presso il Consiglio nazionale dei chimici è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende chimici che esercitino la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende, per ogni Consiglio provinciale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale dei chimici spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-8