Capo III

Art. 11

Iscrizione

In vigore dal 12 gen 2006
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dei chimici, redatta secondo lo schema allegato C) al presente regolamento. 2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall', comma 3 del presente regolamento. 3. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento; c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale; d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente. 4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono essere elencati i documenti allegati; va altresì espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata. 6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
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Iscrizione (Art. 11 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.) — Testo vigente | Portale Normativo