Capo III
Art. 13
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
In vigore dal 12 gen 2006
1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale dei chimici, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale dell'ordine o da un suo delegato, che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale dei chimici, e per conoscenza al Consiglio provinciale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale dei chimici rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale dei chimici provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.
Storico versioni
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