Capo III
Art. 14
Sospensione e interruzione del tirocinio
In vigore dal 12 gen 2006
I. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale dei chimici della sospensione di cui al comma 1 e della interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale dei chimici delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale dei chimici con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-14