Capo III
Art. 12
Delibera di iscrizione
In vigore dal 12 gen 2006
1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale dei chimici, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale dei chimici.
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale dei chimici provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-12