Capo III

Art. 12

Delibera di iscrizione

In vigore dal 12 gen 2006
1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale dei chimici, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. 2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale dei chimici. 3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale dei chimici provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Delibera di iscrizione (Art. 12 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.) — Testo vigente | Portale Normativo