Capo III
Art. 15
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 12 gen 2006
1. Il Consiglio nazionale dei chimici, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta incompatibilità;
c) la condanna non definitiva per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per i1 quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei chimici.
2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti va comunicata dal Consiglio nazionale dei chimici, all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-15