Capo II

Art. 4

Vigilanza sugli esami

In vigore dal 12 gen 2006
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista all' in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e successive modifiche.
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Vigilanza sugli esami (Art. 4 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.) — Testo vigente | Portale Normativo