Capo II
Art. 5
Svolgimento dell'esame
In vigore dal 12 gen 2006
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dei chimici domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, e una copia di un documento di identità.
2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;265#art-5