Capo III
Art. 12
Delibera di iscrizione
In vigore dal 11 gen 2006
1. Il Presidente del Consiglio dell'ordine provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio dell'ordine provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, al professionista a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-03;260#art-12