Capo III
Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio
In vigore dal 11 gen 2006
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all' del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-03;260#art-7