Capo III

Art. 8

Elenco dei professionisti

In vigore dal 11 gen 2006
1. Presso il Consiglio dell'ordine è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti. 2. Tale elenco è formato annualmente su designazione del Consiglio dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende biologi che esercitino la professione da almeno cinque anni. 3. L'elenco comprende un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso. 4. Al Consiglio dell'ordine spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-03;260#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo