Capo III

Art. 13

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

In vigore dal 11 gen 2006
1. Ogni sei mesi, il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell'ordine o ad un suo delegato che vi appone il visto. 2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole. 3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione. 4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3. 5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.
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Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio (Art. 13 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di biologo.) — Testo vigente | Portale Normativo