Capo III
Art. 16
Sospensione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 11 gen 2006
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio dell'ordine di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 287
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