Capo III

Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

In vigore dal 11 gen 2006
1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a metà della sua durata complessiva. 2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla sua durata complessiva. 3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1. 4. Il Consiglio dell'ordine delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno. 5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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