Capo II

Art. 4

Vigilanza sugli esami

In vigore dal 11 gen 2006
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista all', in conformità alle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive integrazioni.
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Vigilanza sugli esami (Art. 4 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di biologo.) — Testo vigente | Portale Normativo