Capo II

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

In vigore dal 11 gen 2006
1. La prova attitudinale prevista dall' del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio dell'ordine. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento. 2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato sub A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. 3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta. 4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 5. Il Consiglio dell'ordine predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-03;260#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo