Capo IV

Art. 49

Prove d'esame

In vigore dal 27 lug 2005
1. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. 2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi. 4. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-49

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Prove d'esame (Art. 49 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo