Capo III

Art. 44

T i t o l i

In vigore dal 27 lug 2005
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12; b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6; d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato. Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonché gli altri corsi teorici o pratici che, con riguardo al profilo professionale del candidato, siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purchè inerenti al profilo professionale per cui si partecipa, fino a punti 4; e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza, fino a punti 4; f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6; g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10. 2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da una scheda informativa su modello predisposto dall'Amministrazione, contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato. 4. Per ciascun candidato è redatta una scheda su cui sono annotati i titoli valutati dalla commissione esaminatrice ed i relativi punteggi. Le schede sono sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. 5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria dei titoli sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti sono sommati tra loro, il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova pratica a carattere professionale.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-44

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