Capo III

Art. 45

Formazione ed approvazione delle graduatorie

In vigore dal 27 lug 2005
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli. 2. Effettuata la valutazione dei titoli, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali per i quali è stato bandito il concorso. 3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata, la maggiore anzianità nella qualifica, la maggiore anzianità di servizio, la maggiore età anagrafica. 4. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso per ciascun profilo professionale tenuto conto della riserva dei posti in favore del personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. A parità di punteggio, si applicano i criteri previsti dal comma 3. 5. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
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Formazione ed approvazione delle graduatorie (Art. 45 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo