Titolo III›Capo I
Art. 53
Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza
In vigore dal 27 lug 2005
Cessazione dall'incarico di componente della commissione
esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni
e comitati di vigilanza
1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
3. In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente o di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, può essere disposta la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione dei suddetti consessi o con successivo provvedimento.
4. Quando la prova scritta abbia luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli ordinari del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e costituita da due funzionari direttivi e un segretario con qualifica, preferibilmente, inferiore a quella richiesta per i componenti. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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