Capo IV
Art. 51
Formazione ed approvazione delle graduatorie
In vigore dal 27 lug 2005
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
4. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato.
6. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-51