Art. 51 · Formazione ed approvazione delle graduatorie
Capo IV

Art. 51

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Formazione ed approvazione delle graduatorie

In vigore dal 27 lug 2005
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli. 2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato. 3. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. 4. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici della Polizia di Stato. 6. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei.
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