Titolo IIICapo I

Art. 52

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

In vigore dal 27 lug 2005
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro ed i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all' del codice di procedura civile. 2. La commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di determinare i punteggi da attribuire alle singole prove. 3. Prima dell'inizio della prova orale, ove prevista, sono altresì predeterminati i quesiti inerenti alle materie d'esame da proporre ai candidati secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, che garantiscano l'imparzialità delle prove. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni.
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Disposizioni sulla trasparenza amministrativa (Art. 52 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo