Capo V
Art. 25
Graduatorie del concorso
In vigore dal 27 lug 2005
1. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie di ciascun profilo professionale è dato dalla votazione riportata nella prova scritta di cui all'.
2. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso; secondo l'ordine di dette graduatorie, e fatte salve le riserve di posti previste dal bando, i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I concorrenti riconosciuti idonei, tenuto conto a parità di merito di eventuali titoli di preferenza e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, sono dichiarati vincitori del concorso. A parità di merito costituisce titolo di preferenza l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale tenendo conto del punteggio riportato e dei titoli di preferenza di cui all'.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici della Polizia di Stato.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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