Capo V
Art. 24
Prova scritta
In vigore dal 27 lug 2005
1. La prova scritta del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie, stabilite dal bando di concorso, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. Nei concorsi per l'accesso al settore della telematica tale ultima prova è esclusa e la percentuale di domande ad essa riservata viene destinata all'accertamento della conoscenza delle materie relative alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre.
3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica; nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.
4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore sessanta punti.
6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
7. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario d'esame fissato dall'Amministrazione.
8. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
9. La durata della prova è stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione della serie di domande da somministrare.
10. La commissione estrae, di volta in volta, fra quelle preventivamente predisposte, la serie di quesiti da sottoporre ai candidati.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione redige la graduatoria, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-24