Capo VI

Art. 28

Prove d'esame

In vigore dal 27 lug 2005
1. Il concorso è articolato in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. 2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso. 3. Il colloquio verte, inoltre, sulle seguenti materie: a) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso; b) informatica. 4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione. 5. La prova di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. 6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso. 8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. 9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che è affisso nella sede degli esami. 10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
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Prove d'esame (Art. 28 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo