Titolo II›Capo I
Art. 32
Prove facoltative
In vigore dal 27 lug 2005
1. I candidati ai concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato qualora ne abbiano fatto richiesta nella domanda, possono integrare il colloquio tanto con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, quanto con una prova facoltativa in informatica.
2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta è volta ad accertare il possesso da parte del candidato di un buon livello di conoscenza degli strumenti linguistici. Le modalità di accertamento sono quelle indicate al comma 4 dell'.
3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
4. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino al massimo di quattro cinquantesimi per ciascuna prova. La votazione complessiva della prova orale è comprensiva del punteggio riportato dal candidato nelle prove facoltative.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-32